Contratto individuale di lavoro (lettera di assunzione) | 6.1 o) | applicazione di tutti gli altri istituti previsti dal presente contratto. | 6.1 o) | applicazione di tutti gli altri istituti previsti dal presente contratto (+), ivi compreso
quanto indicato all'art.52, relativamente alla corresponsione dei contributi di assistenza contrattuale(+). | |
Assunzione a tempo determinato | 7.1 | L’assunzione può effettuarsi a tempo determinato, nel rispetto della normativa vigente,(-) a fronte di
oggettive ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo,(-) obbligatoriamente in
forma scritta, con scambio tra le parti della relativa lettera nella quale devono essere specificate le
ragioni giustificatrici. | 7.1 | L’assunzione può effettuarsi a tempo determinato, nel rispetto della normativa vigente, obbligatoriamente in
forma scritta, con scambio tra le parti della relativa lettera nella quale devono essere specificate le
ragioni giustificatrici. | |
Permessi formazione professionale | 9.2 | | 9.2 | (+)Il suddetto monte ore potrà essere utilizzato anche per le eventuali attività formative previste dalla normativa e necessarie
per il rinnovo del permesso di soggiorno. In tale ottica i datori di lavoro favoriranno la frequenza, da parte dei lavoratori,
a corsi di formazione specifici, gestiti da Enti pubblici ovvero organizzati o riconosciuti dagli Enti bilaterali,
anche finalizzati al rinnovo dei titoli di soggiorno. L'utilizzo del monte ore per le finalità indicate al presente comma
dovrà trovare riscontro in apposita documentazione, riportante anche gli orari delle attività formative esercitate.
(+) | |
Permessi formazione professionale | 9.3 | | 9.3 | (+) E' esclusa in ogni caso la possibilità di cumulo pluriennale dei permessi in questione.
(+) | |
Inquadramento dei lavoratori | 10.1 Livello AS | a)Addetto alla compagnia. Svolge esclusive mansioni di mera compagnia a persone autosufficienti, senza effettuare alcuna prestazione di lavoro; | 10.1 Livello AS | a)Addetto alla compagnia. Svolge esclusivamente mansioni di mera compagnia a persone autosufficienti, senza effettuare alcuna prestazione di lavoro; | |
Discontinue prestazioni notturne di cura alla persona | 11.1 | fermo restando quanto previsto dal successivo art. 15 e, per il personale non convivente,
l’obbligo di corresponsione della prima colazione, della cena e di un’idonea sistemazione per la notte | 11.1 | fermo restando quanto previsto dal successivo art. 15 e, per il personale non convivente, (+)sussiste(+)
l’obbligo di corresponsione della prima colazione, della cena e di un’idonea sistemazione per la notte | |
Riposo settimanale | 14.1 | Il riposo settimanale è di 36 ore e deve essere goduto per 24 ore di domenica, mentre le residue 12 ore possono essere godute
in qualsiasi altro giorno della settimana, concordato tra le parti. In tale giorno il lavoratore presterà la propria attività per
un numero di ore non superiore alla metà di quelle che costituiscono la durata normale dell'orario di lavoro giornaliero. | 14.1 | Il riposo settimanale(+), per i lavoratori conviventi,(+) è di 36 ore e deve essere goduto per 24 ore di domenica, mentre le residue 12 ore possono essere godute
in qualsiasi altro giorno della settimana, concordato tra le parti. In tale giorno il lavoratore presterà la propria attività per
un numero di ore non superiore alla metà di quelle che costituiscono la durata normale dell'orario di lavoro giornaliero.
Qualora vengano effettuate prestazioni nelle 12 ore di riposo non domenicale, esse saranno retribuite con la retribuzione globale di fatto
maggiorata del 40%, a meno che tale riposo non sia goduto in altro giorno della stessa settimana diverso da quello
concordato ai sensi del precedente comma. | |
Riposo settimanale | 14.2 | Qualora vengano effettuate prestazioni nelle 12 ore di riposo non domenicale, esse saranno retribuite con la retribuzione globale
di fatto maggiorata del 40%, a meno che tale riposo non sia goduto in altro giorno della stessa settimana diverso da quello concordato
ai sensi del precedente comma. | 14.2 | Il riposo settimanale, per i lavoratori non conviventi, è di 24 ore e deve essere goduto la domenica. | Il comma del vecchio articolo è stato accorpato all'articolo precedente |
Orario di lavoro | 15.2 | I lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C, B e B super, nonché gli studenti di età compresa fra i 16 e i 40 anni frequentanti
corsi di studio al termine dei quali viene conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato ovvero da Enti pubblici, possono essere assunti
in regime di convivenza con orario fino a 30 ore settimanali; il loro orario di lavoro .... | 15.2 | I lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C, B e B super, nonché gli studenti di età compresa fra i 16 e i 40 anni frequentanti
corsi di studio al termine dei quali viene conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato ovvero da Enti pubblici, possono essere assunti
in regime di convivenza (+)anche(+) con orario fino a 30 ore settimanali; il loro orario di lavoro .... | |
Orario di lavoro | 15.4 | ... ad un riposo intermedio non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore alle 2 ore giornaliere di effettivo riposo.
È consentito il recupero consensuale e a regime normale di eventuali ore non lavorate, in ragione di non più di 2 ore giornaliere. | 15.4 | ... ad un riposo intermedio non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore alle 2 ore giornaliere di effettivo riposo.
(+)Durante tale riposo il lavoratore potrà uscire dall'abitazione del datore di lavoro, fatta salva in ogni caso la destinazione di tale
intervallo all'effettivo recupero delle energie psicofisiche.(+)
È consentito il recupero consensuale e a regime normale di eventuali ore non lavorate, in ragione di non più di 2 ore giornaliere. | |
Orario di lavoro | 15.9 | - | 15.9 | (+)Il datore di lavoro che abbia in servizio uno o più lavoratori a tempo pieno addetti all'assistenza di persone non autosufficienti
inquadrati nei livelli CS e DS, potrà assumere in servizio uno o più lavoratori, conviventi o meno, da inquadrare nei livelli CS o DS, con
prestazioni limitate alla copertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari dell'assistenza. Tali prestazioni daranno retribuite
sulla base della tabella "G" comprensiva delle maggiorazioni previste.(+) | |
Lavoro straordinario | 16.1 | Al lavoratore può essere richiesta una prestazione lavorativa oltre l'orario stabilito, sia di giorno che di notte,
salvo suo giustificato motivo di impedimento. | 16.1 | Al lavoratore può essere richiesta una prestazione lavorativa oltre l'orario stabilito, sia di giorno che di notte,
salvo suo giustificato motivo di impedimento.(+)In nessun caso il lavoro straordinario dovrà pregiudicare il diritto al riposo giornaliero.
(+) | |
Festività nazionali e infrasettimanali | 17.2 | | 17.3 | | Cambia la numerazione del comma |
Festività nazionali e infrasettimanali | | | 17.2 | (+)Per il rapporto ad ore le festività di cui al comma 1 verranno retribuite sulla base della normale paga oraria ragguagliata ad 1/6
dell'orario settimanale. Le festività da retribuire sono tutte quelle cadenti nel periodo interessato, indipendentemente dal fatto che in tali
giornate fosse prevista, o meno, la prestazione lavorativa(+) | |
Festività nazionali e infrasettimanali | 17.3 | | 17.4 | | Cambia la numerazione del comma |
Festività nazionali e infrasettimanali | 17.4 | Per il rapporto di lavoro ad ore le festività di cui al comma 1 verranno retribuite con 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile. | 17.4 | | |
Ferie | 18.1 | Indipendentemente dalla durata dell'orario di lavoro, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore
ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi. | 18.1 | Indipendentemente dalla durata (+)e dalla distribuzione (+)dell'orario di lavoro, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore
ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi. | |
Ferie | 18.2-9 | | 18.3-10 | | Cambia la numerazione dei commi |
Ferie | | | 18.2 | (+)I lavoratori con retribuzione mensile percepiranno la normale retribuzione, senza alcuna decurtazione; quelli con retribuzione ragguagliata
alle ore lavorate percepiranno una retribuzione ragguagliata ad 1/6 dell'orario settimanale per ogni giorno di ferie godute.(+) | |
Ferie | | | 18.11 | (+)Il godimento delle ferie non interrompe la maturazione degli istituti contrattuali(+) | |
Ferie | | | | (+)I lavoratori hanno diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa
- quale che sia l'orario di lavoro settimanale - è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì
al sabato agli effetti del computo delle ferie.(+) | Aggiunto Chiarimento a verbale |
Sospensioni di lavoro extraferiali | | | 19.2 | (+)Per gravi e documentati motivi il lavoratore potrà richiedere un periodo di sospensione extraferiale senza maturazione di alcun elemento
retributivo per un massimo di 12 mesi. Il datore di lavoro potrà, o meno, convenire con la richiesta.(+) | |
Matrimonio | | | 23.4 | (+)Il lavoratore potrà scegliere di fruire del congedo matrimoniale anche non in coincidenza
con la data del matrimonio, purché entro il termine di un anno dalla stessa e sempreché il matrimonio sia contratto in circostanza dello stesso
rapporto di lavoro. La mancata fruizione del congedo a causa di dimissioni del lavoratore non determinerà alcun diritto
alla relativa indennità sostitutiva.(+) | |
Tutela delle lavoratrici madri | 24.3 | ... Le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice in tale periodo sono inefficaci ed improduttive di effetti se non comunicate in forma scritta.
Le assenze non giustificate entro i cinque giorni, ove non si verifichino cause di forza maggiore, sono da considerare
giusta causa di licenziamento della lavoratrice. | 24.3 | ... Le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice in tale periodo sono inefficaci ed improduttive di effetti se non comunicate in forma scritta (+)
e convalidate con le modalità di cui all'art.38 comma 9.(+)
Le assenze non giustificate entro i cinque giorni, ove non si verifichino cause di forza maggiore, sono da considerare
giusta causa di licenziamento della lavoratrice. | |
Tutela delle lavoratrici madri | | Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori esprimono la necessità di superare i limiti della legislazione vigente,
che esclude dall’obbligo di convalida da parte del servizio ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro le dimissioni
della collaboratrice familiare in maternità (ex art.55, comma 4, D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151). Pertanto, al fine di parificare
le tutele di tutte le lavoratrici, promuoveranno ogni utile iniziativa nei confronti di enti, organi ed istituzioni, cui auspicano partecipino
le Associazioni Datoriali firmatarie del presente contratto. | | Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori esprimono la necessità di superare i limiti attuali adeguando al normativa contrattuale a quanto
previsto dalla convenzione OIL n.189/2011. Pertanto, al fine di parificare le tutele di tutte le lavoratrici, promuoveranno ogni utile iniziativa
nei confronti di enti, organi ed istituzioni. | Variazione Dichiarazione a verbale |
Tutela delle lavoratrici madri | | Le Associazioni Datoriali firmatarie dichiarano di non condividere quanto sopra affermato dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori,
in particolare per quanto attiene all’eventuale completa parificazione delle tutele. | | Le Associazioni dei datori di lavoro ritengono che le attuali normative di legge rispettano sostanzialmente il dettato
della Convenzione OIL n.189/2011 che prevede, in favore delle lavoratrici del settore domestico, condizioni non meno favorevole di
quelle applicabili agli altri settori tenuto conto delle particolari condizioni esistenti nell'ambito delle famiglie, datrici di
lavoro domestico. | Variazione Dichiarazione a verbale |
Malattia | 26.6-9 | | 26.7-10 | | Cambia la numerazione dei commi |
Malattia | | | 26.6 | (+)I periodi di cui al comma 4 saranno aumentati del 50% in caso di malattia oncologica, documentata dalla competente ASL.(+) | |
Malattia | | Le Parti si riservano di modificare il contenuto del presente articolo non appena sarà stata attivata la Cassa Malattia Colf di cui
all’art. 47. | | | Eliminata Nota a verbale |
Tutela delle condizioni di lavoro | | | 27.1 | (+)Ogni lavoratore ha diritto ad un ambiente di lavoro sicuro e salubre, sulla base di quanto previsto dalla legislazione vigente,
relativamente agli ambienti domestici. A tal fine il datore di lavoro sarà tenuto a garantire la presenza sull’impianto elettrico
di un adeguato interruttore differenziale, cosiddetto salvavita.(+) | Aggiunto articolo |
Tutela delle condizioni di lavoro | | | 27.2 | (+)Il datore di lavoro provvede ad informare il lavoratore circa eventuali rischi esistenti nell’ambiente di lavoro relativi anche
all’uso delle attrezzature e all’esposizione a particolari agenti chimici, fisici e biologici.(+) | Aggiunto articolo |
Tutela delle condizioni di lavoro | | | 27.3 | (+)L’informativa si realizzerà all'atto dell’individuazione delle mansioni o del successivo mutamento delle stesse, mediante
la consegna dell’apposito documento che verrà elaborato dall’Ente bilaterale di settore – Ebincolf.(+) | Aggiunto articolo |
Retribuzione e prospetto paga | 32.4 | Il datore di lavoro, a richiesta del lavoratore, è tenuto a rilasciare una dichiarazione dalla quale risulti l'ammontare complessivo
delle somme erogate nell'anno. | 33.4 | Il datore di lavoro (-) è tenuto a rilasciare un’attestazione dalla quale risulti l'ammontare complessivo delle somme erogate nell'anno(+);
l’attestazione deve essere rilasciata almeno 30 giorni pri-ma della scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione dei redditi,
ovvero in occasione della cessazione del rapporto di lavoro(+). | |
Minimi retributivi | 33.1 | I minimi retributivi sono fissati nelle tabelle A, B, C, D ed E allegate al presente contratto e sono rivalutati annualmente ai sensi
del successivo art. 36. | 34.1 | I minimi retributivi sono fissati nelle tabelle A, B, C, D, E e G allegate al presente contratto e sono rivalutati annualmente ai sensi
del successivo art. 37. | |
Risoluzione del rapporto di lavoro e preavviso | 38.2-7 | | 39.3-8 | | Cambia la numerazione dei commi |
Risoluzione del rapporto di lavoro e preavviso | | | 39.2 | (+)I termini di preavviso di cui al comma precedente saranno raddoppiati nell’eventualità in cui il datore di lavoro intimi il
licenziamento prima del trentunesimo giorno successivo al termine del congedo per maternità.(+) | |
Risoluzione del rapporto di lavoro e preavviso | | | 39.9 | (+)Nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato mediante intimazione del licenziamento, il datore di lavoro,
su richiesta scritta del lavoratore, sarà tenuto a fornire una dichiarazione scritta che attesti l’avvenuto licenziamento.(+) | |
Risoluzione del rapporto di lavoro e preavviso | | | 39.10 | (+)Le dimissioni del lavoratore devono essere convalidate, a norma dell’art.4, comma 17 e seguenti della Legge 92/2012 in sede sindacale,
ovvero presso la Direzione territoriale del lavoro o presso il Centro per l’impiego o anche sottoscrivendo copia della denuncia di cessazione
del rapporto inoltrata dal datore di lavoro alle competenti sedi.(+) | |
Commissioni territoriali di conciliazione | 45.1 | Per tutte le vertenze individuali di lavoro relative all’applicazione del presente contratto, sarà esperito, prima dell’azione giudiziaria,
ed in conformità a quanto disposto dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n.80, e successive modifiche ed integrazioni, il tentativo di conciliazione
presso l’apposita Commissione territoriale di conciliazione, composta dal rappresentante dell’Organizzazione sindacale e da quello della
Associazione dei datori di lavoro cui, rispettivamente, il lavoratore e il datore di lavoro conferiscano mandato. | 46.1 | Per tutte le vertenze individuali di lavoro relative all'applicazione del presente contratto, le parti esperiranno, prima dell’azione giudiziaria,
il tentativo di conciliazione, di cui all’articolo 410 e seguenti del Cod. Proc. Civ., presso l’apposita Commissione territoriale di conciliazione,
composta dal Rappresentante dell’organizzazione sindacale e da quello della Associazione dei datori di lavoro, cui, rispettivamente,
il lavoratore ed il datore di lavoro siano iscritti o conferiscano mandato. | |
Commissioni territoriali di conciliazione | 45.2 | Tali Commissioni paritetiche, provinciali o regionali, saranno competenti ad esperire il tentativo di conciliazione delle
controversie individuali di cui agli artt.. 410 e seguenti c.p.c.. | 46.2 | La conciliazione, che produce fra le parti gli effetti di cui all’art. 2113, 4° comma, codice civile, dovrà risultare da apposito verbale. | |
Ente bilaterale Ebincolf | 46.1 | L'Ente bilaterale è un organismo paritetico così composto: per il 50% da Fidaldo (attualmente costituita come indicato in epigrafe) e Domina,
e per l'altro 50%, da Federcolf, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil. I componenti spettanti a Fidaldo vengono indicati esclusivamente da Fidaldo stessa. | 47.1 | | Articolo con nome variato da Ente bilaterale |
Contrattazione di secondo livello | | | 48.1 | (+)La contrattazione di secondo livello fra le 00.SS. e le Associazioni datoriali firmatarie del presente CCNL potrà riferirsi,
di norma, ad ambito regionale ovvero provinciale per le province autonome di Trento e Bolzano. In deroga a quanto sopra previsto,
l’ambito territoriale della contrattazione di secondo livello potrà riferirsi anche alle città metropolitane.(+) | Articolo aggiunto |
Contrattazione di secondo livello | | | 48.2 | (+)La contrattazione di cui al precedente comma avrà luogo presso l’Ebincolf, con la presenza e l’accordo di tutti i soggetti
firmatari il presente CCNL.(+) | Articolo aggiunto |
Contrattazione di secondo livello | | | 48.3 | Essa riguarderà esclusivamente le seguenti materie: - indennità di vitto e alloggio; - ore di permesso per studio e/o formazione professionale. | Articolo aggiunto |
Contrattazione di secondo livello | | | 48.4 | Gli accordi stipulati a norma del presente articolo resteranno depositati, ai fini della loro efficacia, presso l’Ente bilaterale Ebincolf. | Articolo aggiunto |
Cas.sa.Colf | | | 49.1 | Cas.sa.Colf è un organismo paritetico composto per il 50% da FIDALDO e DOMINA e per l’altro 50% da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs e Federcolf. | Sostituisce l'articolo 47 Cassa malattia Colf non più applicabile |
Cas.sa.Colf | | | 49.1 | La Cas.sa.Colf ha lo scopo di fornire prestazioni e servizi a favore dei lavoratori e datori di lavoro, comprensivi di trattamenti assistenziali
sanitari e assicurativi, integrativi e aggiuntivi delle prestazioni pubbliche. | Sostituisce l'articolo 47 Cassa malattia Colf non più applicabile |
Fondo Colf | | | 50.1 | Il Fondo Colf è un organismo paritetico composto per il 50% da FIDALDO e DOMINA e per l’altro 50% da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs e Federcolf. | Articolo aggiunto |
Fondo Colf | | | 50.2 | Il suo scopo istituzionale è quello di ricevere il contributo versato ai sensi del successivo art. 52 e destinarlo per il funzionamento
degli strumenti contrattuali di cui ai precedenti articoli 44 e seguenti. | Articolo aggiunto |
Decorrenza e durata | 50.1 | Il presente contratto decorre dal 1 marzo 2007, fatte salve le diverse decorrenze previste nel contratto stesso e scadrà il
28 febbraio 2011; esso resterà in vigore sino a che non sia stato sostituito dal successivo. | 53.1 | Il presente contratto decorre dal 1° luglio 2013 e scadrà il 31 dicembre 2016; esso resterà in vigore sino a che non sia stato
sostituito dal successivo. | |
Decorrenza e durata | 50.2 | In caso di mancata disdetta di una delle parti, da comunicarsi almeno 3 mesi prima della data di scadenza a mezzo lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, il contratto s'intenderà tacitamente rinnovato per un quadriennio. | 53.2 | In caso di mancata disdetta dì una delle parti, da comunicarsi almeno 3 mesi prima della da-ta di scadenza a mezzo lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, il contratto s'intenderà tacitamente rinnovato per un triennio. | |
Chiarimenti a verbale | | | 6) | Le Parti Sociali prevedono l'aggiornamento degli attuali minimi retributivi in misura di euro 7,00 con decorrenza dal 1 gennaio 2014,
euro 6,00 con decorrenza dal 1 gennaio 2015 ed euro 6,00 con decorrenza dal 1 gennaio 2016 per i lavoratori conviventi inquadrati nel
livello BS della tabella A, ed in misura proporzionale per gli altri livelli/tabelle. L’aggiornamento retributivo di cui all’articolo 37
del presente CCNL verrà effettuato sui minimi Retributivi comprensivi degli aumenti pattuiti, come da accordo. | |
TABELLA G(valori orari 2013) | | | | CS: 7,14; DS: 8,61 | Aggiunta tabella |